La targa professionale non paga imposta sulla pubblicità
Le attività dei professionisti sono equiparabili a quelle d'impresa, secondo la Corte di Cassazione.
L'art. 10, comma 1, lettera e), della L. 448/2001, che ha aggiunto il comma 1-bis dell'art. 17 del D. Leg.vo 507/1996 n. 507, in base al quale «l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati», si applica anche alle attività professionali.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 16/07/2010, n. 16722.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, nell'ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. Ne consegue che costituisce un'attività economica qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un mercato determinato.
Si ricorda che in passato la legislazione vigente prevedeva un diverso regime. In proposito la sentenza 9577/1992 recitava: «è soggetta ad imposta sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, ogni insegna, iscrizione, o strumento di comunicazione, che, indipendentemente dalle ragioni o dalle finalità della sua adozione, e pur senza presentare connotati propagandistici e reclamistici, risulti oggettivamente idoneo a rendere noto al pubblico (cioè ad una massa indeterminata di possibili utenti od acquirenti) un nome, un prodotto, od una attività, in quanto sia apposto in luogo pubblico od aperto al pubblico, o comunque da tali luoghi sia percepibile, consentendo di acquistare la conoscenza del suddetto messaggio; perciò è soggetta ad imposta una targa contenente la indicazione di una attività professionale; nè si può affermare che tale insegna costituisca una "comunicazione inerente all'attività esercitata nei locali" perciò esente in base al n. 2 dell'art. 20 del D.P.R. 639/1972, in quanto costituiscono "comunicazioni inerenti alla attività svolta" in un locale solo i mezzi attraverso cui si rendono note talune particolarità o caratteristiche dei servizi prestati nel locale stesso quali la dizione "conti correnti", mentre cosa ben diversa sono le pure e semplici indicazioni della attività commerciale o professionale».