Prima casa: occorre il trasferimento anagrafico della residenza
Nessuna rilevanza all'attivazione di utenze, se il cambio di residenza non è registrato all'anagrafe.
Il comma II-bis della nota all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 richiede, per la fruizione dei benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa, che l'immobile sia effettivamente impiegato ad uso abitativo, ed a tale fine va esclusa la rilevanza giuridica di realtà di fatto, seppure fornita attraverso la prova dell'attivazione di varie utenze, che non trovino riscontro nel dato anagrafico.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza 16/11/2010, n. 23161.
Nella pronuncia in commento la Corte ha citato numerosi precedenti, tra i quali in particolare la sentenza n. 26072 dell'11 dicembre 2009, la quale ha affermato la necessità della saldatura temporale tra la cancellazione dalla anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione in quella del comune di nuova residenza, e che di conseguenza la decorrenza è unica per la cancellazione e l'iscrizione ed è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza.
Di conseguenza, ai fini della applicazione delle norme agevolative per l'acquisto della prima casa il beneficio fiscale spetta anche a coloro che, pur avendo fatto formale tempestiva richiesta non abbiano, alla scadenza del termine previsto dalla legge per il trasferimento nell'immobile acquistato, ottenuto l'annotazione del trasferimento della residenza in tale ultimo immobile.
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Per approfondire
Sentenza Cassazione Tributaria 23161/2010
FONTE: www.Legislazionetecnica.it