Superato anche l'ultimo passaggio formale. La conversione del decreto milleproroghe è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 53 della «Gazzetta Ufficiale» n. 47 del 26 febbraio. Dopo il via libera definitivo del Senato all'approvazione del Dl, il testo è stato firmato dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. La legge di conversione, la numero 10 del 2011, è in vigore da domenica 27 febbraio.
Vediamo, da il Sole 24 ore.it, le norme che, tra le altre, riguardano le cosidette Case Fantasma e le Garanzie sui mutui
Case fantasma, presentazione delle dichiarazioni di immobili non registrati al catasto (articolo 2, comma 5-bis).
Garanzie sui mutui (articolo 2, commi 17-quater e 17-quinquies).
Intanto, si prevede che le garanzie ipotecarie prestate a fronte di un mutuo continuino ad assistere il rimborso del finanziamento, nell'ammontare risultante all'originaria data di scadenza, secondo le modalità convenute e senza alcuna formalità o annotazione, anche nel caso in cui l'ammortamento del debito sia sospeso per volontà del creditore o per effetto di legge. La norma è finalizzata a consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell'ammortamento dei mutui. Ovviamente: resta fermo il diritto del debitore che abbia estinto la quinta parte del debito originario a una riduzione proporzionale della somma iscritta, nonché alla parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente. Le norme in commento si applicano anche alle operazioni di finanziamento cartolarizzate, nel dettaglio al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite (ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130). La previsione ha lo scopo di consentire il rimborso del mutuo al cessionario, secondo il piano di ammortamento in essere al momento della sospensione e per l'importo delle rate oggetto della sospensione stessa. In tale ipotesi, la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Tale surroga ha effetto, però, solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni. Il comma 17-quinquies invece prevede che qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell'ammortamento riacquisti il credito in precedenza cartolarizzato con cessione di crediti ovvero emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dia notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione Prorogato al 30 aprile 2011 il termine per gli adempimenti relativi alla presentazione (articolo 19, commi 8 e seguenti, del Dl 78/2010) delle dichiarazioni di immobili non registrati in catasto (le cosiddette case fantasma) o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza o di destinazione parimenti non dichiarata in catasto. Disciplinata la procedura di notifica dell'attribuzione della rendita presunta, disponendo che, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, essa avvenga mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell'Agenzia del Territorio e presso gli Uffici provinciali e i comuni interessati. Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente. Disposta anche una deroga alla normativa vigente, prevedendo che la rendita catastale presunta, e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva, producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto.