26/01/2011
La Cassazione: il divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria non si applica alle leggi speciali sul condono edilizio.
La normativa sui condono edilizio assume certamente carattere di specialità rispetto alle disposizioni che disciplinano la possibilità di sanatoria degli abusi edilizi in via ordinaria (art. 36 del D.P.R. 380/2001), sicché il divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, di cui all’ari 146, comma 4, del D. Leg.vo 42/2004, come sostituito dall’art 2, comma I lettera s), del D. Leg.vo 63/2008, non si applica alle ipotesi in cui la sanatoria stessa sia prevista da una normativa speciale quale quella in materia di condono edilizio.
Peraltro, va anche osservato che il predetto divieto deve ritenersi applicabile esclusivamente agli abusi commessi successivamente all’entrata in vigore del D. Leg.vo 42/2004.
Sono questi gli importanti principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 761 del 14 gennaio 2011.
Con la medesima pronuncia la Corte ha altresì ribadito il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema della sospensione dell'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo impartita con sentenza di condanna, a seguito della presentazione della domanda di sanatoria edilizia. Detta sospensione può avvenire solamente previo accertamento delle seguenti condizioni:
•tempestività e proponibilità della domanda;
•effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per accedere al condono;
•tipo di intervento e dimensioni volumetriche compatibili con la legge speciale sul condono;
•insussistenza di cause di non condonabilità assoluta;
•avvenuto integrale versamento dell'oblazione;
•eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o sussistenza di un permesso in sanatoria tacito.
Fonte: www.legislazionetecnica.it