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Certificazione energetica negli edifici

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta n. 71 del 28/03/2011 ed in vigore dal 29/03/2011 il D. leg.vo 03/03/2011, n. 28, che attua, secondo i criteri di delega recati dall' art. 17, comma 1 della L. 96/2010, la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
 
Certificazione energetica negli edifici.
Tra le varie disposizioni  si  segnalano in particolare quelle recate dall'art. 13, il quale apporta alcune modifiche al D. Leg.vo 192/2005 in materia di rendimento energetico nell'edilizia, integrando l'attuale disciplina di legge  prevedendo una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici ed all'indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita.
In particolare è previsto che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliare  venga inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici (peraltro nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica). A questo proposito si allega una nota interpretativa del Consiglio Nazionale del Notariato.
Inoltre, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 01/01/2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.
Fonti rinnovabili negli edifici nuovi o ristrutturati
Il provvedimento prevede vincoli per gli edifici di nuova costruzione o che siano oggetto di rilevanti interventi di ristrutturazione, il cui mancato rispetto comporta il diniego del titolo abilitativo edilizio.
In particolare è previsto (art. 9) che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti debbono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, da un minimo del 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata tra il 31/05/2012 ed il 31/12/2013, ad un massimo del 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata a partire dal 01/01/2017.
Le leggi regionali potranno peraltro stabilire incrementi dei valori in questione. Le soglie sono ridotte del 50% nei centri storici, ed inoltre non si applicano nei casi di cui al comma 2 dell'art. 9.
Gli obblighi in questione non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Regime autorizzativo degli impianti
Ferma restando l'autorizzazione unica, che è il regime amministrativo di riferimento per gli impianti di maggiore potenza, e che resta regolata dall'art. 12 del D. Leg.vo 387/2003, cui sono introdotte modifiche solo allo scopo di definire i termini massimi di conclusione dei procedimenti, è stata introdotta una procedura semplificata per gli impianti alimentati da energia rinnovabile.La procedura semplificata si applica agli impianti fino ad oggi assoggettati a DIA edilizia, come individuati dalle linee guida di cui al D.M. 10/09/2010, nonché agli impianti fino ad 1 MW di potenza che le Regioni e le Province autonome individueranno nell'esercizio della loro potestà legislativa. Il nuovo istituto deriva molti dei caratteri semplificatori tipici della DIA edilizia con, in aggiunta, alcune misure ulteriormente acceleratorie per quanto riguarda i tempi di acquisizione dei pareri della stessa amministrazione comunale e con il richiamo, negli altri casi, alle norme della conferenza di servizi di cui alla L. 241/1990 e soprattutto l'introduzione del silenzio-assenso decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Comune.
Sono anche richiamate le citate linee guida per individuare gli impianti soggetti a semplice comunicazione. E' stato in più previsto, in merito a questa materia, che le  Regioni e le Province autonome abbiano facoltà  di estendere l'ambito di applicazione della semplice comunicazione anche ad altre tipologie.
Si segnala che il D.L. interviene anche con norme mirate alla semplificazione anche per gli impianti solari termici: ai sensi dell'art. 6-bis sono soggetti al seguente regime:
 •attività libera realizzabile, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D. Leg.vo 115/2008, previa comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato al Comune, per gli impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, ed i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sempre che la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
•attività soggetta alla comunicazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/2001 per gli impianti realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici, e comunque al di fuori dei centri storici.
Per una più completa fruizione dell'impianto normativo si allega il testo del D.L.

Allegati: D.L. 28/03/2011