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Cert energetica per compravendite imm.ri

 

Contratti validi ed efficaci anche senza la clausola inerente la certificazione energetica.

 Lo Studio n. 342-2011/C, approvato dalla Commissione Studi Civilistici dell’08/06/2011 del Consiglio Nazionale del Notariato, concerne la Certificazione energetica degli edifici, ed in particolare la relativa clausola da inserire nei contratti di compravendita o di locazione ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter del D. Leg.vo 192/2005 (Codice Ambiente).
In base al citato comma 2-ter dell'art. 6, del D. Leg.vo 192/2005, introdotto dall'art. 13 del D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28, nei contratti di compravendita e locazione di edifici e singole unità immobiliari deve essere inserita «apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici».
L’art.117, comma 3, della Costituzione stabilisce che la materia «rendimento energetico nell’edilizia» è riservata alla competenza regionale. Pertanto, dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali e/o delle norme regolamentari regionali attuative della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico, non trovano più applicazione - nei rispettivi territori di competenza - le relative disposizioni statali.
Si può dunque riassumere affermando che:
la consegna della certificazione energetica dovrà aver luogo solo qualora vi sia obbligo di dotazione della certificazione energetica, e pertanto tale disposizione non troverà applicazione ogni qualvolta le norme vigenti (statali o regionali) escludano l’obbligo di dotazione.
Nonostante l'esclusivo riferimento alla «compravendita» suggerisca l’applicazione del comma 2-ter dell'art. 6 del D. Leg.vo 192/2005 limitatamente a questa ed a fattispecie analoghe, il documento in esame consiglia di applicare la disposizione a tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso per i quali è vigente l’obbligo di dotazione della certificazione energetica.
La violazione degli obblighi inderogabili di dotazione, informazione e consegna non potrà avere riflessi sul piano della validità ed efficacia dei contratti, ma sarà fonte di responsabilità a carico dell’alienante/locatore inadempiente, con le conseguenze all’uopo previste dall’ordinamento (risarcimento danni, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto).
 
Per approfondire : Testo Studio n. 342-2011/C
 
 
Fonte: www.legislazionetecnica.it