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Cedolare secca affitti: appovato D.L.

Edilizia e immobili, Tributi e Fisco
Cedolare secca sugli affitti
Via libera dal 2011: aliquota del 21% ridotta al 19% in alcuni casi e stop all'adeguamento Istat del canone.


 È stato definitivamente approvato, ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto legislativo adottato dal Governo, nell'esercizio della delega conferita dalla L. 42/2009, che reca disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
L'articolo 3 del provvedimento ora approvato introduce, con decorrenza 2011, la facoltà per il contribuente persona fisica di applicare un regime tributario sostitutivo sui redditi da locazione di immobili ad uso abitativo, consistente nell'applicazione di un'aliquota fissa del 21% (cosiddetta «cedolare secca sugli affitti»), che tiene luogo delle imposte sul reddito e relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. L'aliquota è ridotta al 19% per i contratti stipulati a canone concordato, relativi ad immobili ubicati nei Comuni ad alta tensione abitativa.
Come già accennato la facoltà riguarda unicamente le persone fisiche non esercenti impresa o professione, in quanto il comma 6 dell'art. 3 in commento esclude esplicitamente le locazioni abitative effettuate nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
L'opzione per il regime della cedolare secca determina l'impossibilità per il locatore di richiedere adeguamenti del canone, ivi compresa la variazione Istat, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo.
Sarà un successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e definire le modalità di esercizio dell'opzione da parte del contribuente, nonché gli altri dettagli inerenti l'applicazione delle disposizioni sopra illustrate. Si segnala inoltre che il comma 3 precisa che, fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, ivi incluso quello di comunicare entro 48 ore alle autorità locali di pubblica sicurezza le generalità del conduttore.
Per approfondire

Fonte : www.legislazionetecnica.it

Testo del decreto