La Cassazione: l'Ici colpisce il valore che, innegabilmente, anche un fabbricato inagibile possiede.
Poiché l'Ici colpisce il valore dell'immobile e non la sua rendita effettiva, l'imposta è applicabile anche agli edifici inagibili (salva la deduzione forfettaria prevista dalla legge) essendo irrilevante il fatto che tali edifici non sono produttivi di redditi.
Questo l'importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza 28/07/2010, n. 17605.
Non vale a giudizio della Corte assumere che l'immobile, in quanto inagibile, non sia produttivo di reddito, al punto che la relativa rendita dovrebbe essere pressochè pari a zero, dal momento che l'imposta di cui si tratta colpisce il valore che innegabilmente anche un fabbricato inagibile possiede.
Fonte: www.legislazionetecnica.it