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Agevolazioni prima casa: Circ 31/E 2010

Chiarimenti della Agenzia delle Entrate tramite la Circolare n. 31/E del 07/06/2010.

Circolare n. 31/E del 07/06/2010

Circolare n. 19/E del 01/03/2010

L'Agenzia delle Entrate, sotto forma di risposta a quesiti, ha emanato nuovi chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire delle agevolazioni su Iva, Imposta di registro, Imposte ipotecarie e Catastali nell'acquisto della prima casa. La Circolare num. 31/E del 07/06/2010 ha chiarito, in particolare,  i casi di acquisto pertinenze, ampliamento di abitazione, vendita nel quinquennio successivo l'acquisto agevolato.

Acquisto di pertinenze: 

 L'Agenzia ha stabilito la possibilità di usufruire del beneficio di agevolazione per l'acquisto di un immobile da adibire a pertinenza di altro immobile ad uso abitativo per l'acquisto del quale l'acquirente non abbia usufruito delle agevolazioni in quanto all'epoca  non erano previste dalla normativa. Chiaramente ciò è possibile se sono presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla Nota II-bis) allegata al D.P.R. 131/1986.

Tale chiarimeto deriva da estenzione per analogia di quanto specificato nella Circ. num. 19/E del 01/03/2010; questa  aveva sancito l'applicabilità delle agevolazioni in caso di acquisto di pertinenza di immobile per il quale non si è usufruito del beneficio in quanto all'epoca erano presenti altre agevolazioni o in quanto all'epoca il fabbricato fosse allo stato rustico. In questo caso, infatti, proprio la Circ. n 19/E del 2001 ha esteso i benefici prima casa anche agli immobili in corso di costruzione.

Ampliamento abitazione: 

E' possibile usufruire delle agevolazioni prima casa in relazione all'atto  di acquisto di un alloggio da accorpare ad un altro immobile già di proprietà che era stato acquistato senza agevolazioni per mancanza, all'epoca del primo acquisto, dei requisiti di legge in capo all'acquirente.

Collegati:  Risoluzione n. 25/E del 25/02/2005                   Circolare  n.38/E del 12/08/2005

Alienazione infraquinquennale e successivo riacquisto:

Il contribuente che abbia acquistato un'abitazione beneficiando delle agevolazioni ed intenda procedere, prima che sia decorso il termine quinquennale dall'acquisto agevolato, alla rivendita dello stesso immobile ed al successivo riacquisto, entro un anno, di altro immobile da adibire ad abitazione principale, non decade dalle agevolazioni anche qualora tra il primo acquisto agevolato ed il successivo riacquisto infrannuale, il contribuente sia entrato in possesso di altro immobile nello stesso comune in cui è situato quello che si intende riacquistare.