Circolare n. 31/E del 07/06/2010
Circolare n. 19/E del 01/03/2010
L'Agenzia delle Entrate, sotto forma di risposta a quesiti, ha emanato nuovi chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire delle agevolazioni su Iva, Imposta di registro, Imposte ipotecarie e Catastali nell'acquisto della prima casa. La Circolare num. 31/E del 07/06/2010 ha chiarito, in particolare, i casi di acquisto pertinenze, ampliamento di abitazione, vendita nel quinquennio successivo l'acquisto agevolato.
L'Agenzia ha stabilito la possibilità di usufruire del beneficio di agevolazione per l'acquisto di un immobile da adibire a pertinenza di altro immobile ad uso abitativo per l'acquisto del quale l'acquirente non abbia usufruito delle agevolazioni in quanto all'epoca non erano previste dalla normativa. Chiaramente ciò è possibile se sono presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla Nota II-bis) allegata al D.P.R. 131/1986.
Tale chiarimeto deriva da estenzione per analogia di quanto specificato nella Circ. num. 19/E del 01/03/2010; questa aveva sancito l'applicabilità delle agevolazioni in caso di acquisto di pertinenza di immobile per il quale non si è usufruito del beneficio in quanto all'epoca erano presenti altre agevolazioni o in quanto all'epoca il fabbricato fosse allo stato rustico. In questo caso, infatti, proprio la Circ. n 19/E del 2001 ha esteso i benefici prima casa anche agli immobili in corso di costruzione.
E' possibile usufruire delle agevolazioni prima casa in relazione all'atto di acquisto di un alloggio da accorpare ad un altro immobile già di proprietà che era stato acquistato senza agevolazioni per mancanza, all'epoca del primo acquisto, dei requisiti di legge in capo all'acquirente.
Collegati: Risoluzione n. 25/E del 25/02/2005 Circolare n.38/E del 12/08/2005
Il contribuente che abbia acquistato un'abitazione beneficiando delle agevolazioni ed intenda procedere, prima che sia decorso il termine quinquennale dall'acquisto agevolato, alla rivendita dello stesso immobile ed al successivo riacquisto, entro un anno, di altro immobile da adibire ad abitazione principale, non decade dalle agevolazioni anche qualora tra il primo acquisto agevolato ed il successivo riacquisto infrannuale, il contribuente sia entrato in possesso di altro immobile nello stesso comune in cui è situato quello che si intende riacquistare.