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Agevolazioni prima casa

La rinuncia annulla le sanzioni ma non gli interessi

 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 31/10/2011, n. 105/E, nella quale ha considerato il caso di un contribuente che non riesca ad adempiere all’obbligo di trasferimento della propria residenza nel territorio del comune in cui si trova l’immobile acquistato entro i termini previsti dalla normativa per fruire delle agevolazioni, e che quindi richieda di poter rinunciare alle agevolazioni stesse.
Come noto, infatti, tra i requisiti previsti per la fruizione dell’agevolazioni fiscali per l'acquisto prima casa, vi è quello che l’immobile da acquistare sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente dell'immobile sttesso ha o intenda trasferire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza.
L'Agenzia fa presente che l'orientamento di gurisprudenza della Corte di Cassazione escluda che il soggetto acquirente, che abbia reso la dichiarazione in atto di possedere i requisiti prescritti dalla normativa possa in data successiva rinunciare alle agevolazioni prima casa fruite (cfr. tra tutte la sentenza 8784/2000).
La dichiarazione resa in atto dal contribuente non attiene alla esistenza delle condizioni necessarie per fruire dei benefici già al momento dell'atto ma si riferisce all’impegno che il contribuente assume di trasferire la propria residenza nel termine di 18 mesi dalla data dell’atto. Ma la possibilità di trasferimento dipende da un comportamento che il contribuente dovrà porre in essere in un momento successivo all’atto.
Quindi, proprio a motivo della particolarità di tale condizione, l'Agenzia ritiene che laddove non sia ancora giunto il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che si trovi nelle condizioni di non riuscire a rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, pùò revocare la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto dell’immobile, versando unicamente la maggiore imposta dovuta e gli interessi, ma senza applicazione delle sanzioni. In sostanza l'aquirente che abbia goduto delle agevolazioni prima casa e che rientri nel caso descritto prima che sacda il periodo di 18 mesi dall'atto di acquisto è tenuto a presentare una apposita istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, con la quale revoca la dichiarazione d’intenti espressa in atto di volere trasferire la propria residenza nel comune nel termine di diciotto mesi dall’acquisto e richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. A quel punto l’ufficio procederà alla riliquidazione dell’atto di compravenduta ed alla notifica di apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta oltre che degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita. Nel caso in cui sianodecorsi i 18 mesi per il trasferimento della residenza e verificatasi, pertanto, la decadenza dall’agevolazione, il contribuente potrà comunque accedere, ricorrendone i presupposti, all’istituto del ravvedimento operoso che consiste, come noto, nell’effettuare spontaneamente l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito nel rispetto di scadenze normativamente predeterminate, beneficiando di una riduzione della sanzione.

 

Risoluzione n. 105/E 2011 Agenzia delle Entrate